PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Decorrenza della concessione dell'assegno vitalizio).

      1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:

      «Ai cittadini italiani che, per qualsiasi ragione, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., o abbiano prestato lavoro coatto in Germania durante la seconda guerra mondiale, è assicurato il diritto al collocamento al lavoro e al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica e ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi civili di guerra e, se hanno compiuto gli anni cinquanta, se donne, o gli anni cinquantacinque, se uomini, è concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale».

      2. L'articolo 2 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - 1. Le domande per ottenere i benefìci previsti dalla presente legge sono ammesse senza limiti di tempo e, in caso di accoglimento, determinano la concessione del vitalizio con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 2.
(Ricorso amministrativo e giurisdizionale).

      1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

      «2. Contro le deliberazioni della Commissione di cui all'articolo 3 della legge 18

 

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novembre 1980, n. 791, di diniego dei benefìci previsti dalla legge medesima, è ammesso senza limiti di tempo il ricorso al Ministero dell'economia e delle finanze».

      2. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

      «4. Contro i provvedimenti di diniego di concessione dell'assegno vitalizio e contro quelli del Ministero dell'economia e delle finanze di rigetto dei ricorsi amministrativi è ammesso gravame, senza limiti di tempo, alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente con le procedure e le modalità, in quanto applicabili, previste dall'articolo 116 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. In pendenza del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti o del ricorso al Ministero dell'economia e delle finanze, il ricorrente ha facoltà di chiedere la revisione amministrativa del provvedimento impugnato con le procedure e le modalità, in quanto applicabili, previste dall'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni».

Art. 3.
(Reversibilità e concessione agli eredi dell'assegno vitalizio).

      1. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - 1. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e successive modificazioni, è reversibile senza limiti di tempo ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno vitalizio compete altresì al coniuge e ai figli, senza limiti di tempo in

 

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ordine alla presentazione della relativa domanda, di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui al citato articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e successive modificazioni, e non hanno potuto fruire del beneficio perché deceduti in deportazione o successivamente, anche dopo il rientro in Patria e prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 791 del 1980».